Art. 10.
(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza).

      1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali,

 

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umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
      2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.
      3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.